20. ottobre 2022Newsletter

Newsletter #3 10/2022 La revisione del diritto successorio: cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2023?

Philippe Frésard e Philip Laternser esplorano gli importanti cambiamenti imminenti nel diritto delle successioni svizzero ed analizzano gli effetti sugli individui.

Panoramica:

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la prima fase della revisione del diritto successorio, la cosiddetta "tappa politica" (di seguito "revisione del diritto successorio").

Questa newsletter fornisce una panoramica dei cambiamenti imminenti che possono essere riassunti nelle seguenti sei aree tematiche. La possibile introduzione della "rendita per partner di fatto" è stata stralciata dalla revisione del diritto successorio durante le consultazioni parlamentari.

Per una migliore leggibilità, le forme linguistiche maschile, femminile e di terzo genere non sono riportate; tutti i riferimenti alle persone si applicano ugualmente a tutti i generi.

Primo tema: modifiche alle porzioni legittime

In determinate situazioni il diritto successorio svizzero stabilisce una porzione della quota di successione della quale non è possibile disporre, la cosiddetta porzione legittima.

Nell'ambito della revisione del diritto successorio la porzione legittima dei genitori, precedentemente prevista, sarà abolita definitivamente; a partire dal 1° gennaio 2023, solo i discendenti e il coniuge/partner registrato superstite avranno diritto ad una porzione legittima (art. 470 cpv. 1 nCC).

Inoltre, per i discendenti legittimari, la quota della porzione legittima sarà pari a ½ anziché a ¾ della quota ereditaria dell’erede legittimo ("ab intestato"). Per i coniugi superstiti, invece, la legittima rimane invariata ad ½ della quota da erede legittimo ("ab intestato") (art. 471 nCC).

Quanto sopra ha per effetto che almeno della metà della successione si può liberamente disporre.

Con riferimento alla riduzione delle porzioni legittime per i discendenti, viene modificato anche l'art. 473 CC. Se oggi i testatori possono lasciare al coniuge superstite, in concorso con discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione legittima che competerebbe a questi ultimi e, in tal caso, la porzione disponibile è di un quarto della successione, con la riforma si estende il margine di manovra del coniuge defunto aumentando da ¼ ad ½ la quota disponibile che i coniugi possono assegnare in aggiunta all'usufrutto (art. 473 cpv. 2 nCC).

Il nuovo diritto alla porzione legittima si applica ai testamenti e ai patti successori esistenti se il testatore perisce dopo il 31 dicembre 2022 (vige il cosiddetto principio della data di morte ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 titolo finale CC). Diventa una questione di interpretazione verificare, ad esempio, se nel testamento o nel contratto successorio in cui viene esplicitamente indicata una quota per i discendenti legittimari pari ai ¾ della quota ereditaria prevista dalla successione per legge (ab intestato) il testatore abbia voluto esprimere, facendo riferimento alla porzione legittima, che il legittimario debba ricevere il meno possibile (il che significherebbe che si deve tenere conto della nuova porzione legittima) o che il legittimario debba essere favorito nella misura della porzione effettivamente indicata. Pertanto, i testamenti e i contratti successori disposti precedentemente dovrebbero essere rivisti per verificare se corrispondono ancora alla volontà effettiva del testatore e delle parti sulla scorta della revisione del diritto successorio o se, in caso contrario, devono essere adattati.

Secondo tema: eliminazione delle incertezze relative all’oggetto dell’azione di riduzione e all'ordine di riduzione.

Se la porzione legittima è lesa da disposizioni a causa di morte o da donazioni effettuate in vita dal testatore, l'erede legittimario può chiedere che le donazioni vengano ridotte o annullate nella misura in cui la porzione legittima è lesa, affinché quest’ultima sia ripristinata o "reintegrata"; si tratta della cosiddetta "azione di riduzione" (cfr. art. 522 e ss. CC).

Riformulando l'art. 532 del nuovo Codice civile, la revisione del diritto successorio elimina le incertezze sulla questione inerente a quali atti (disposizione e liberalità) debbano essere ridotti e sull'ordine in cui lo debbano essere.

L'art. 532, cpv. 1, nCC menziona ora espressamente che non solo le donazioni a causa di morte (ad es. un legato) o le donazioni disposte in vita, ma anche gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge possono essere ridotti - in primo luogo - se le porzioni legittime sono state violate (una riduzione della successione legale può essere considerata, ad esempio, se il testatore ha disposto allo stesso tempo la successione legale e lasciti che ledono la porzione legittima).

Inoltre, l'art. 532 cpv. 2 del nCC elenca esplicitamente le liberalità concesse con convenzione matrimoniale fra le liberalità tra vivi, chiarendo così la controversia dottrinale volta a sapere se queste liberalità siano da considerare lasciti inter vivos o disposizioni a causa di morte. Quest’ultima ricopriva sin ora una rilevanza particolare poiché, nell’ordine, prima si riducono le disposizioni a causa di morte e solo successivamente le donazioni inter vivos.

La classificazione delle liberalità contenuta al cpv. 2 dell’art. 532 nCC tutela così il coniuge superstite nella misura in cui le liberalità concesse mediante convenzione matrimoniale, in quanto liberalità tra vivi, sono ridotte solo in terza battuta in caso di lesione della porzione legittima.

Terzo tema: effetti del divorzio sul diritto successorio

In precedenza, nell’ambito del divorzio, il coniuge perdeva la qualità di erede e il diritto alla porzione legittima solo con la sentenza di divorzio formalmente cresciuta in giudicato (art. 120 cpv. 2 CC).

Con la riforma, il coniuge superstite perde il diritto alla porzione legittima se al momento del decesso è pendente un procedimento di divorzio, avviato con domanda comune dei coniugi (art. 111 CC) o se i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni (art. 472 cpv. 1 nCC).

Ma attenzione: con la pendenza della procedura di divorzio si estingue il diritto alla porzione legittima, non la qualità di erede legittimo previsto dalla legge (successione ab intestato). Ciò significa che il diritto quale erede per legge deve essere revocato mediante una disposizione a causa di morte, ad esempio con un testamento.

Inoltre, tutti i diritti derivanti da testamenti e contratti successori (art. 120 cpv. 3, nCC), gli effetti patrimoniali della partecipazione legale all’aumento derivante da convenzione matrimoniale (art. 217 cpv. 2 nCC) e dalla modifica della ripartizione legale (art. 241 cpv. 4, nCC) si estinguono con la pendenza del procedimento di divorzio, a meno che non sia stato concordato o decretato diversamente.

Quarto tema: non si tiene conto dell'assegnazione dell’aumento al coniuge superstite nella determinazione della massa per il calcolo della porzione legittima

I coniugi soggetti al regime patrimoniale della partecipazione agli acquisti e che, al momento della morte, vogliono porre l’uno o entrambi al più ampio beneficio della successione possono stabilire una partecipazione all’aumento diversa da quella prevista per legge attraverso una convenzione matrimoniale (art. 216 cpv. 1 CC). L’assegnazione con convenzione matrimoniale dell’intera partecipazione all’aumento all’altro coniuge ha per effetto che, di principio, il coniuge superstite riceva tutti i beni che i coniugi hanno acquisito a titolo oneroso durante il matrimonio, in primo luogo i redditi da attività lavorativa cumulati congiuntamente.

Tali convenzioni non devono rispettare i diritti alla porzione legittima dei discendenti comuni (art. 216 cpv. 2 CC), motivo per cui sono molto diffuse nella pratica (le cosiddette "clausole della più ampia partecipazione").

Finora l'interpretazione dell'art. 216 cpv. 1 CC ha dato adito a discussioni, nella misura in cui non era chiaro se la quota assegnata al beneficiario della convenzione matrimoniale dovesse essere presa in considerazione nel calcolo delle quote legittime dei discendenti comuni (a differenza di quelle dei discendenti non comuni) (interpretazione 1) o se la quota assegnata al beneficiario della convenzione matrimoniale dovesse essere presa in considerazione per il calcolo delle quote legittime di tutti i discendenti, ma con l’impossibilità per i discendenti comuni di chiedere la riduzione, rispettivamente di "attaccare" il beneficio di cui la parte assegnata della convenzione matrimoniale poteva godere (a differenza dei discendenti non comuni che avrebbero potuto pretendere la loro parte) (interpretazione 2).

L'interpretazione 2 tende ad avere quale conseguenza una lesione della legittima dei discendenti comuni, che possono quindi correggere la circostanza facendo capo ai beni propri del defunto (cioè i beni acquistati prima del matrimonio o acquisiti per eredità o donazioni) a scapito del coniuge superstite.

Per questo motivo l'art. 216 cpv. 2 nCC stabilisce ora espressamente che la partecipazione all’aumento eccedente la metà a favore del coniuge superstite non è presa in considerazione nel computo della massa determinante per stabilire le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti. In questo modo il legislatore vuole rispondere all'esigenza di poter assegnare al coniuge superstite il massimo beneficio.

Quinto tema: istituzione di un divieto di disporre dopo la stipula di un contratto successorio

Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale, dopo la stipula di un contratto successorio, le liberalità sono consentite ad eccezione dei casi in cui il contratto successorio non preveda diversamente e sempreché con gli atti di disposizione il testatore non abbia evidentemente inteso ledere i suoi obblighi derivanti dal contratto successorio o danneggiarne il beneficiario (DTF 140 III 193). Il Tribunale federale ha quindi stabilito che dopo la stipula di un contratto successorio, di principio, vige la libertà di disporre del proprio patrimonio a condizione che il contratto non contenga un espresso divieto o che le disposizioni siano operate in abuso di diritto.

La suddetta decisione del Tribunale federale è stata ampiamente criticata dalla dottrina, tanto che il legislatore ha riformulato l'art. 494 del Codice civile svizzero nel senso che, dopo la stipula di un contratto successorio, sussiste di principio un divieto di disposizione, a meno che il contratto successorio non contenga un'espressa riserva del diritto alla donazione.

In particolare, l'art. 494 cpv. 3 del nCC stabilisce che le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi, eccettuati i regali d’uso, possono essere contestate nella misura in cui sono incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne derivano e non sono state fatte salve in tale contratto.

Sulla base del principio della data di morte, di cui all'art. 16 cpv. 3 titolo finale CC, la nuova normativa si applica anche ai contratti successori precedenti e alle liberalità disposte in precedenza se il testatore muore dopo il 31 dicembre 2022. La possibilità di disporre con liberalità e/o disposizioni a causa di morte dopo la stipula di un contratto successorio è di notevole importanza pratica, pertanto, anche in questo caso, occorre verificare se la volontà delle parti nei contratti successori corrisponde ancora alla loro volontà effettiva sulla scorta della revisione del diritto successorio o se, in caso contrario, devono essere (se possibile) adattati.

Sesto tema: chiarimenti sulla previdenza individuale vincolata

Finora il conto di previdenza vincolato (pilastro 3a come risparmio bancario) e la polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a come assicurazione di previdenza) erano trattate in modo diverso dal punto di vista del diritto successorio:

Il saldo attivo del conto di previdenza vincolato rientrava nell'eredità come capitale, mentre il credito della polizza di previdenza vincolata non rientrava nella successione perché i beneficiari detenevano già una pretesa diretta nei confronti dell'assicurazione (art. 78 LCA).

A partire dal 1° gennaio 2023, né il conto di previdenza vincolato né il credito della polizza di previdenza vincolata rientreranno nella successione. I beneficiari designati, indipendentemente dalla soluzione previdenziale, hanno ora un proprio diritto nei confronti della banca o della compagnia assicurativa, per cui l’avere cumulato deve essere versato direttamente ai beneficiari (art. 82 cpv. 4 nLPP). Va tenuto presente che l'eventuale valore di riscatto dell'assicurazione di previdenza e, nel caso di risparmio bancario, il capitale, debbano essere computati nella massa determinante per stabilire la porzione legittima e, in questa misura, sono quindi soggetti all’azione di riduzione (artt. 476 e 529 del nCC).

Conclusione

Per quanto riguarda la porzione legittima, la revisione del diritto successorio offre al testatore una maggiore flessibilità, particolarmente apprezzabile per la pianificazione successoria nelle imprese di famiglia. In questo contesto va inoltre notato che la successione d’imprese sarà ulteriormente facilitata da misure aggiuntive con la seconda parte della revisione del diritto successorio attualmente in corso.

Tuttavia, gli eredi la cui posizione, per rapporto alla quota legittima, è peggiorata con la revisione potrebbero tentare di aumentare il valore della loro porzione contestando gli atti del testatore che influiscono sul valore della massa determinante per il calcolo della porzione legittima (come ad esempio le liberalità inter vivos) o la valutazione dei beni caduti in successione.

A proposito della maggiore flessibilità è bene anche considerare che la revisione del diritto successorio non influisce sulle imposte di successione; a seconda del Cantone, le conseguenze fiscali possono quindi essere elevate, soprattutto nel caso in cui della successione beneficino persone che non rientrano nella cerchia dei parenti.

Nel caso di testamenti e contratti successori stipulati prima del 1° gennaio 2023, occorre verificare se la quota attribuita ai discendenti corrisponde alla quota legittima (¾ o ½ della quota ereditaria legale) e se questa abbia una chiara connotazione; quindi, se il risultato di tale verifica corrisponde all'effettiva volontà del disponente. Per i contratti successori occorre verificare in particolare se la volontà delle parti è espressa correttamente dopo il passaggio dal principio della libertà di disposizione a quello del divieto di disposizione.

La perdita del diritto alla porzione legittima dalla pendenza del divorzio vuole evitare lungaggini «tattiche» nel procedimento di divorzio. Dopo l’inoltro della domanda di divorzio, tuttavia, i coniugi non possono rimanere passivi, ma devono revocare il diritto legale all'eredità all'altro coniuge con una disposizione a causa di morte.

Inoltre, la revisione del diritto successorio chiarisce questioni interpretative, in particolare quella inerente le convenzioni matrimoniali con la clausola della più ampia partecipazione del coniuge superstite.

I nostri specialisti saranno lieti di assistervi nella pianificazione successoria, compresa la revisione dei testamenti e contratti di successione.

Berna, ottobre 2022

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