21. ottobre 2020Newsletter

Newsletter 6/2020: Legge sul contratto di assicurazione: cosa c'è di nuovo?

1. LE NOVITÀ IN SINTESI

Questa newsletter fornisce una panoramica delle più importanti novità pratiche della revisione della LCA, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021. La revisione apporta, tra l'altro, innovazioni nell'ambito delle disposizioni per la stipulazione e la risoluzione dei contratti, dei termini di prescrizione, della tutela delle prestazioni, del diritto di credito diretto e del diritto di regresso in materia di assicurazione di responsabilità civile.


2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'art. 2a cpv. 1-5 LCA estende il diritto di revoca dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, deve essere rimborsato il valore vigente al momento della revoca. Il diritto di revoca esteso è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le conferme provvisorie di coperture e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Inoltre, si potrà recedere da una conferma di copertura provvisoria illimitata osservando un termine di due settimane. Nella pratica, tale procedura è già oggi ampiamente utilizzata. Il nuovo art. 9 LCA sarà semi-imperativo ai sensi dell'art. 98 LCA.

Inoltre, l'assicuratore sarà soggetto ad obblighi di informazione più severi. L'art. 3 cpv. 1 LCA prevede, ad esempio, un obbligo di informazione esteso per quanto riguarda il termine per la presentazione dell'avviso di sinistro e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un'assicurazione somme o di un'assicurazione contro i danni.


3. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

3.1 Termine assoluto di disdetta di 2 anni in caso di violazione dell'obbligo di informazione

Resta invariato il diritto dello stipulante di disdire il contratto in caso di violazione dell'obbligo di informazione da parte dell'assicuratore con un periodo relativo di disdetta di 4 settimane dalla conoscenza della violazione. Il nuovo art. 3a cpv. 2 LCA prevedrà un termine assoluto di 2 anni, invece del termine di 1 anno previsto attualmente, dalla violazione degli obblighi precontrattuali di cui all'art. 3 LCA.

3.2 Nuovo termine di preavviso (dispositivo) per la disdetta ordinaria

Anche se è stata concordata una durata contrattuale più lunga, lo stipulante e l'assicuratore hanno di principio il diritto di disdire il contratto, ad eccezione dell'assicurazione sulla vita, alla fine del terzo anno o di ogni anno successivo, con un termine di preavviso di tre mesi. Tuttavia, le parti possono concordare la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. In questo caso, secondo il nuovo art. 35a LCA, i termini di preavviso concordati devono essere di uguale durata per entrambe le parti.

3.3 Recesso straordinario in ogni momento per gravi motivi

Il nuovo art. 35b LCA codifica la giurisprudenza del Tribunale federale già esistente. Si può recedere in ogni tempo da un contratto di assicurazione se una modifica imprevedibile delle disposizioni legali rende impossibile l'adempimento del contratto o se sussiste una circostanza che non consente, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.

3.4 Estensione del diritto di disdetta nell'ambito dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per l'assicuratore

Secondo il nuovo art. 35a cpv. 4 LCA, nell'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva, entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro (art. 42 cpv. 1 LCA). Il motivo addotto è che l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera serve soprattutto a coprire un rischio imprenditoriale. Non ci sarebbe motivo di vietare all'assicuratore di disdire l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

3.5 Diminuzione del rischio e diritto di recesso

Il nuovo art. 28a LCA, molto controverso in seno alle Camere, conferisce allo stipulante un diritto di disdetta con un preavviso di quattro settimane in caso di riduzione essenziale del rischio.

3.6 Diritto di recesso in caso di cumulo di assicurazioni

Il precedente art. 53 LCA sulla "doppia assicurazione" diventa il nuovo art. 46b LCA, denominato "cumulo di azioni", che contiene una modifica importante nel cpv. 2: se al momento della conclusione di un ulteriore contratto (anche con un'altra impresa di assicurazione) non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto (stipulato per ultimo) entro quattro dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.


4. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E RELATIVE CONSEGUENZE

Secondo il diritto vigente, le conseguenze della violazione degli obblighi sono disciplinate dall'art. 29 cpv. 2 LCA e dall'art. 45 cpv. 1 LCA. Mentre l'art. 29 cpv. 2 LCA resta invariato, l'art. 45 cpv. 1 LCA subisce un cambiamento. In conformità a esso, non si incorre in una sanzione nel caso di violazione di un obbligo contrattuale, se la violazione non è imputabile a colpa o se lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro o sull'entità delle prestazioni assicurative. Finora, nella dottrina e nella pratica erano controverse le questioni in merito alla natura giuridica, ai presupposti (causalità e/o colpa), all'onere della prova e alle conseguenze giuridiche (principio del "tutto o niente" o riduzione in funzione della colpa). Purtroppo, neppure l'imminente revisione parziale eliminerà tutti i punti dubbi. Continuerà a essere ammessa la statuizione del principio del "tutto o niente". Non è pertanto prevista espressamente un'adeguata riduzione delle sanzioni in funzione della colpa neppure nella versione revisionata della LCA. Genererà, inoltre, ulteriori incertezze la diversa regolamentazione dell'onere della prova dell'art. 29 cpv. 2 LCA e del nuovo art. 45 cpv. 1 LCA.

Un altro importante cambiamento riguarda le disposizioni sulle reticenze. Ai sensi del nuovo art. 6 cpv. 1 LCA decade l'"obbligo di notifica successiva", ossia l'obbligo per l'assicurato di comunicare qualsiasi modifica di un rischio precedentemente esaminato prima dell'effettiva conclusione del contratto.

Inoltre, il nuovo art. 6 cpv. 3 LCA prevede ora un'estinzione (parziale) dell'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione basata sul nesso di causalità o sulle quote in caso di comprovata reticenza: "Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione."


5. TERMINE DI PRESCRIZIONE DI 5 ANNI PER I CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE


Ai sensi del nuovo art. 46 cpv. 1 LCA, le pretese derivanti dal contratto di assicurazione sono ora soggette a un termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dal fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione. Fanno eccezione i crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia, per i quali si continua ad applicare il termine di prescrizione di 2 anni.


6. "PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI" PER I CASI D'ASSICURAZIONE PENDENTI

Ai sensi del nuovo art. 53c LCA, in futuro saranno vietate le disposizioni contrattuali, che permettono all'assicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi di un sinistro.


7. POSSIBILITÀ DI ASSICURAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO

Secondo il diritto vigente le assicurazioni con effetto retroattivo, ad eccezione dell'assicurazione antiincendio e dei trasporti, sono di principio nulle. Con la nuova disposizione dell'art. 10 LCA, il contratto di assicurazione con effetto retroattivo, vale a dire un contratto d'assicurazione con effetto a partire da una data anteriore alla sua stipulazione, è consentito se sussiste un interesse assicurabile. L'assicurazione con effetto retroattivo è nulla soltanto se lo stipulante o l'assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato. In altre parole, la disposizione prevista consente contratti "impossibili" quando entrambe le parti non sanno che il sinistro non si è verificato. La questione a sapere se tali casi potranno essere risolti applicando l'art. 20 CO è dubbia e fornirà ulteriori spunti di discussione in futuro.


8. NOVITÀ NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

8.1 Diritto di credito diretto

Come novità, il terzo danneggiato o il suo avente causa avrà un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto (art. 60 cpv. 1bis LCA). Durante la procedura di eliminazione delle divergenze, il Consiglio degli Stati ha rinunciato alle condizioni a cui voleva inizialmente subordinare la possibilità di avvalersi di un diritto di credito diretto.

Un tale diritto di credito diretto non è fondamentalmente una novità, ma in precedenza era disponibile solo in base a norme di leggi speciali (come ad esempio la LCStr per l'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore).

8.2 Diritto di regresso integrale per assicuratore contro i danni (propri)

Le Camere hanno convenuto che la precedente versione dell'art. 72 LCA è da considerarsi obsoleta e che il diritto di regresso integrale dell'assicuratore contro i danni, già anticipato dal Tribunale federale, deve essere codificato secondo il nuovo art. 95c LCA. Fino ad oggi, ovvero fino alla sentenza di riferimento del Tribunale federale DTF 144 III 209, le imprese di assicurazione che stipulavano contrattualmente la copertura di un danno erano soggette all'ordine di regresso previsto dall'art. 51 cpv. 2 CO. Le imprese di assicurazioni con i danni (propri) si collocavano quindi in posizione intermedia nell'ordine di regresso come "parte responsabile contrattuale", il che significava che era negato loro il diritto di regresso contro il responsabile causale. Con l'introduzione dell'art. 95c cpv. 2 LCA, viene codificato il diritto di regresso integrale (analogo all'art. 72 LPGA) per l'assicuratore contro i danni (propri). Ad esempio, un difetto dell'opera in un'abitazione cagiona dei danni causati dall'acqua nel seminterrato della famiglia B della casa adiacente. L'assicurazione economia domestica della famiglia B paga anticipatamente i danni ai suppellettili, ma ha ora diritto di regresso nei confronti del proprietario dell'opera secondo l'art. 95c cpv. 2 LCA, che risponde del difetto dell'opera in base alla responsabilità causale dell'art. 58 CO.

Inoltre, la disposizione sul privilegio di regresso viene concretizzata sulla base della definizione di "stretta relazione", già utilizzata nella pratica e sancita segnatamente dalla lett. a (vivere in una comunità domestica) e dalla lett. b (in un rapporto di lavoro con la persona assicurata).

Vi è inoltre accordo sul fatto che i cpv. 1 e cpv. 2 dell'art. 95 LCA debbano essere codificati quali disposizioni imperative, mentre il cpv. 3 come disposizione semi-imperativa.

8.3 Divieto di clausole che escludano il regresso e la copertura assicurativa più estesa nell'assicurazione per la responsabilità civile

Le Camere hanno concordato che le clausole di esclusione del regresso (le cosiddette "clausole Suva"), finora comuni nella prassi assicurativa, non dovrebbero più essere possibili in futuro. Ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LCA, oltre alle pretese di risarcimento dei danneggiati, l'assicurazione per la responsabilità civile copre ora esplicitamente anche le richieste di regresso di terzi (come, ad es., gli assicuratori sociali). Inoltre, l'art. 59 cpv. 1 LCA menziona ora esplicitamente nel testo di legge che l'assicurazione per la responsabilità civile copre non solo la responsabilità civile dei rappresentanti dello stipulante e delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l'esercizio, ma anche di tutti gli altri dipendenti dell'impresa. Inoltre, secondo l'art. 59 cpv. 3 LCA, la suddetta normativa non può essere modificata a scapito dell'avente diritto.


Christoph Frey / Anna Menzi

 

Comunicato stampa del Consiglio federale

 

Referenti PG Insurance and Liability:

Basilea
Milena Grob
Pascal Grolimund
Estelle Keller Leuthardt
Laura Manz

Berna
Thomas Eichenberger
Claudio Helmle
Patrick Mettler

Ginevra
François Micheli
Delphine Steiner

Lugano
Jonathan Bernasconi
Ivan Paparelli

Zurigo
Christoph Frey
Karin Friedli
Anna Menzi
Matthias Spinner
David Suter